
Si possono avere due contratti di lavoro?
Si possono avere due contratti di lavoro? È una domanda molto frequente al giorno d’oggi, soprattutto quando si è in cerca di un secondo impiego che aiuti a saldare dei debiti, oppure per mettere da parte del denaro da destinare a progetti, o ancora, in concomitanza con l’ampliamento della famiglia.
In via generale la risposta è sì: la legge non impedisce di avere due contratti di lavoro, ma vi sono delle condizioni ben precise da rispettare, principalmente per garantire il benessere dello stesso lavoratore e, in seconda istanza, per evitare conflitti di interesse.
Vi sono poi dei casi particolari in cui il secondo contratto non è compatibile con la propria mansione principale, come nel caso di impieghi nella Pubblica Amministrazione, oppure quando l’impegno già preso copre un discreto numero di ore settimanali.
Che tu sia un Ingegnere, Architetto o qualsiasi altro professionista che lavora nel settore delle costruzioni, in questa breve guida ti aiuteremo a comprendere quali sono le condizioni da rispettare per poter firmare un secondo contratto di lavoro, senza incorrere a sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Si possono avere due contratti di lavoro?
In generale, la legge consente di avere due contratti di lavoro simultaneamente, a condizione che vengano rispettate specifiche normative volte a tutelare sia il lavoratore che le aziende coinvolte.
Prima di tutto, è fondamentale che le due occupazioni non generino conflitti di interesse; non è consentito lavorare per due aziende operanti nello stesso settore, anche se una delle posizioni è svolta come libero professionista o lavoratore autonomo.
Questo per evitare situazioni di concorrenza sleale o divulgazione di informazioni sensibili tra concorrenti. Proprio per questa ragione, alcune aziende inseriscono clausole nei contratti di lavoro che vietano ai dipendenti di accettare incarichi presso concorrenti per un determinato periodo, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Un discorso strettamente connesso è il principio di riservatezza che è tenuto a rispettare il lavoratore, evitando di divulgare informazioni riguardanti metodi di lavoro, strategie o dati sensibili di un'azienda ad altre realtà. La violazione di questo obbligo può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, il licenziamento per giusta causa.
Per quanto concerne il tempo di occupazione, la normativa italiana stabilisce che l'orario di lavoro settimanale non deve superare le 48 ore, includendo eventuali straordinari. Inoltre, è obbligatorio garantire un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive tra due turni di lavoro e un riposo settimanale di 24 ore consecutive, solitamente coincidente con la domenica.
Di conseguenza, un lavoratore con un impiego full-time difficilmente potrà accettare un secondo lavoro, a differenza di chi ha un contratto part-time, purché la somma delle ore lavorate non ecceda il limite legale di 48 ore settimanali.
Si possono avere due contratti di lavoro nel settore pubblico?
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La risposta viene fornita dal D. Lgs. 165/2001; la normativa stabilisce che, in generale, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo, né esercitare attività imprenditoriali.
Tuttavia, esistono eccezioni a questo principio. Incarichi retribuiti possono essere svolti solo se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Prima di concedere l'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'assenza di potenziali conflitti di interesse.
Tra questi incarichi aggiuntivi si possono considerare:
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Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
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Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
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Partecipazione a convegni e seminari;
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Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
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Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
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Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
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Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.
In caso di violazione del divieto da parte del lavoratore, il compenso percepito per l'incarico non autorizzato deve essere versato all'amministrazione di appartenenza e destinato all'incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti.
Inoltre, anche in presenza di un'autorizzazione, il dipendente pubblico deve assicurarsi che l'attività aggiuntiva non interferisca con i propri doveri istituzionali e non leda l'immagine dell'amministrazione.
Partita IVA e Lavoro dipendente: è possibile?
Una delle questioni più dibattute è la possibilità di offrire prestazioni aprendo una partita IVA, pur avendo già un impiego come dipendente, senza incorrere in sanzioni salate da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dunque, per quanto riguarda i dipendenti privati, l'apertura di una partita IVA è generalmente consentita, purché non vi siano clausole contrattuali che lo vietino, come patti di non concorrenza oppure obblighi di esclusività. È fondamentale assicurarsi che l'attività autonoma non entri in conflitto con quella svolta come dipendente, evitando concorrenza diretta con il datore di lavoro e garantendo il rispetto degli obblighi di riservatezza aziendale.
Per i dipendenti pubblici, invece, la normativa è più restrittiva; in generale, è vietato esercitare attività commerciali o professionali al di fuori del loro impiego principale. Tuttavia, esistono eccezioni: i dipendenti pubblici con contratto part-time non superiore al 50% dell'orario completo possono aprire una partita IVA, a patto che l'attività autonoma non interferisca con i doveri e gli orari del servizio pubblico.
Inoltre, alcune categorie, come i docenti universitari, possono esercitare attività professionali correlate al loro ambito di insegnamento, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, come già abbiamo specificato nel paragrafo precedente.
Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti da lavoro dipendente e da attività autonoma con partita IVA sono cumulati e tassati secondo le aliquote progressive dell'IRPEF. È anche vero che, se si opta per il regime forfettario, è possibile beneficiare di una tassazione agevolata con aliquota al 15% (5% per i primi cinque anni), a condizione che i ricavi annui non superino gli 85.000 euro.
È importante precisare che, per accedere o mantenere il regime forfettario, il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non deve eccedere i 35.000 euro. Qualora dovesse essere superata la soglia, infatti, si dovrà optare per il regime ordinario.
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