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Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale

Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale

dispositivi di protezione individuale (DPI) sono strumenti o attrezzature destinati a essere indossati o tenuti dai lavoratori allo scopo di proteggere la propria salute e sicurezza durante l'attività lavorativa. In sostanza, rappresentano una barriera fondamentale contro i rischi professionali che non possono essere eliminati attraverso misure di prevenzione collettiva o procedure di lavoro sicure.

L'importanza dei DPI risiede nella loro capacità di prevenire infortuni e malattie professionali, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro. Tuttavia, l'efficacia dei DPI dipende non solo dalla loro qualità e adeguatezza al rischio specifico, ma anche dalla consapevolezza e dalla collaborazione attiva dei lavoratori nel loro utilizzo corretto.

Difatti, secondo il D. Lgs 81/2008, i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione, seguendo le istruzioni fornite e partecipando ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. Non solo, è responsabilità del lavoratore segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza eventuali difetti o problemi riscontrati nei DPI, affinché possano essere adottate le misure necessarie per garantire la loro funzionalità ed efficacia.

Nei prossimi paragrafi andremo ad esplorare più nel dettaglio cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale secondo la normativa vigente, argomento indispensabile per chi desidera lavorare nel settore degli appalti pubblici, grazie ai corsi e master offerti da Dirextra.

Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale

Il Capo II del Testo Unico della Sicurezza dei Lavoratori (D. Lgs. 81/2008) fornisce una descrizione completa e approfondita di ciò che deve essere considerato dispositivo di protezione individuale, ovvero:

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” Art. 74

Non rientrano nella definizione di dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi del Decreto:

  • Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non progettati specificamente per garantire la sicurezza e la salute del lavoratore;

  • Le attrezzature utilizzate dai servizi di soccorso e salvataggio;

  • I dispositivi di protezione individuale destinati alle forze armate, alle forze di polizia e al personale addetto al mantenimento dell’ordine pubblico;

  • Le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto;

  • I materiali sportivi impiegati esclusivamente per attività sportive e non per finalità lavorative;

  • I dispositivi destinati all'autodifesa o alla dissuasione;

  • Gli strumenti portatili progettati per rilevare e segnalare rischi o fattori nocivi.

Questi elementi, pur avendo funzioni specifiche, non sono considerati DPI in ambito lavorativo in quanto non destinati alla protezione della salute e sicurezza durante l’attività professionale.

Dispositivi di Protezione Individuale: requisiti e categorie

Con il Regolamento (UE) n. 2016/425 è stata abrogata la Direttiva 89/686/CEE, al fine di chiarire i nuovi requisiti per individuare i DPI e la suddivisione in categorie in base al livello di rischio.

Questo perché chiaramente ogni settore lavorativo prevede dei pericoli differenti per i lavoratori: se per esempio, un casco risulta indispensabile per un dipendente pubblico impegnato nella costruzione di un ponte, sarà fuori luogo all’interno di un contesto scolastico.

A tal proposito, nella Categoria I dei rischi si intendono:

a) Lesioni meccaniche superficiali;

b) Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;

c) Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

d) Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);

e) Condizioni atmosferiche di natura non estrema

Nella Categoria III dei rischi si considerano i seguenti:

a) Sostanze e miscele pericolose per la salute;

b) Atmosfere con carenza di ossigeno;

c) Agenti biologici nocivi;

d) Radiazioni ionizzanti;

e) Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;

g) Cadute dall'alto;

h) Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

i) Annegamento;

j) Tagli da seghe a catena portatili;

k) Getti ad alta pressione;

l) Ferite da proiettile o da coltello;

m) Rumore nocivo

Tutti i casi che non rientrano nelle Categorie I e III rientrano nella Categoria II dei rischi.

Si fa presente che tutti i dispositivi di protezione individuale devono:

  • Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza introdurre nuovi pericoli per il lavoratore;

  • Adattarsi alle condizioni specifiche presenti sul luogo di lavoro;

  • Rispettare i principi di ergonomia e salvaguardare la salute del lavoratore;

  • Poter essere regolati in base alle esigenze dell’utilizzatore.

In presenza di rischi multipli che richiedono l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere compatibili tra loro e garantire, anche quando utilizzati simultaneamente, un'efficace protezione contro tutti i rischi presenti.

Obblighi del Datore di Lavoro sui DPI

Secondo il D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di selezionare i dispositivi di protezione individuale attraverso un’attenta analisi e valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi, individuando le caratteristiche necessarie affinché i DPI siano adeguati ai pericoli presenti, valutando le opzioni disponibili sul mercato e aggiornando le scelte in caso di variazioni significative.

Deve inoltre stabilire le condizioni d’uso dei DPI, considerando il livello di rischio, la frequenza di esposizione, le caratteristiche del luogo di lavoro e le prestazioni dei dispositivi.

È responsabile di fornire DPI conformi alle norme, garantendone l’efficienza, l’igiene e la manutenzione, e assicurandosi che vengano utilizzati correttamente. 

Deve, infine, fornire istruzioni chiare, destinare i DPI a un uso personale o adottare misure igieniche in caso di utilizzo condiviso, informare i lavoratori sui rischi coperti, rendere disponibili le informazioni sui DPI, stabilire procedure di riconsegna e deposito e garantire formazione e addestramento adeguati, soprattutto per i DPI di terza categoria e quelli per la protezione dell’udito.

Obblighi del Lavoratori sui DPI

L’articolo 78 del suddetto decreto, invece, specifica che i lavoratori sono tenuti a seguire il programma di formazione e addestramento sui dispositivi di protezione individuale (DPI) organizzato dal Datore di Lavoro, quando ritenuto necessario in base alla normativa vigente. Devono utilizzare correttamente i DPI forniti, attenendosi alle istruzioni, alla formazione ricevuta e all’addestramento eventualmente svolto.

Hanno la responsabilità di prendersi cura dei DPI assegnati, evitando di apportare modifiche non autorizzate. Al termine dell’uso, devono seguire le procedure aziendali stabilite per la riconsegna e il deposito dei dispositivi.

Inoltre, è obbligo dei lavoratori segnalare tempestivamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o malfunzionamento riscontrato nei DPI messi a loro disposizione, garantendo così un ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle norme di sicurezza.

Approfondimenti:

 

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