Salta il contenuto

Nazione

Qualificazione SOA: requisiti per ottenerla

Qualificazione SOA: requisiti per ottenerla

Come Impresario, Ingegnere o Architetto, potresti chiederti in che modo la tua società edile possa operare nel campo dei contratti e appalti pubblichi, contribuendo alla costruzione di infrastrutture moderne e sostenibili, in grado di garantire sicurezza e innovazione per le generazioni future.

In un mercato sempre più competitivo e regolamentato, la qualificazione SOA si rivela un requisito fondamentale per tutte le imprese che desiderano accedere alle gare d’appalto di importo superiore a 150.000 euro. Questo attestato certifica la capacità tecnica, organizzativa ed economica delle aziende di eseguire opere pubbliche secondo standard di eccellenza richiesti dalla normativa vigente.

A supporto di chi opera nel settore delle costruzioni, Dirextra Alta Formazione rappresenta da oltre 20 anni un punto di riferimento nell’aggiornamento professionale. Attraverso corsi specializzati, master e percorsi formativi mirati, come le Certificazioni BIM e la preparazione sul nuovo Codice Appalti, guida imprenditori, tecnici e liberi professionisti nell’aggiornamento normativo, consentendo al contempo di dare uno slancio significativo alla propria carriera.

In questo articolo, tuttavia, vogliamo approfondire un aspetto più pratico, ovvero come ottenere la qualificazione SOA, un documento indispensabile per tutte quelle aziende di costruzioni che desiderano accedere alle gare d’appalto di importo superiore a 150.000€.

Vedremo insieme chi può richiederla, quali sono i requisiti necessari, come ottenere l’attestazione e quali sono i costi e la durata di un documento indispensabile per operare nel settore delle opere pubbliche.

Quali sono i soggetti che possono richiedere la qualificazione SOA

Prima della nascita del regolamento SOA, avvenuta con il DPR n. 34/2000, per operare negli appalti pubblici le imprese dovevano iscriversi all’Albo Nazionale dei Costruttori, il quale è stato successivamente abolito, a favore dell’ottenimento della Qualificazione SOA.

Successivamente, sono state riviste anche le direttive per poter richiedere il documento, come i requisiti necessari e i costi, fino a racchiudere il tutto all’interno del nuovo Codice Appalti, entrato in vigore con il D.Lgs. n.36/2023.

All’articolo 65 si possono scoprire quali sono i soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, considerati operatori economici, ovvero:

  • Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  • I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
  • I consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
  • I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti precedenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  • I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti dal punto 1 a 4, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  • Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  • I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Si fa presente che all’articolo 66, invece, vengono specificati gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. Anche in questi casi, è richiesta l’attestazione SOA.

Categorie e Classifiche SOA

Stando al nuovo Codice Appalti, con la qualificazione SOA gli operatori economici possono partecipare alla gare d’appalto, che vengono indette secondo categorie e classifiche di importo.

Per quanto riguarda le categorie di opere, ne vengono identificate ben 52 e sono distinte in generali e specializzate; la tabella completa e riassuntiva è presente all’allegato II.12 del suddetto Codice.

La classifica delle opere, invece, rappresenta i livelli di importo entro i quali l’operatore economico può richiedere la partecipazione alle gare, distinguendosi come segue:

  • Livello I fino a 258.000€
  • Livello II fino a 516.000€
  • Livello III fino a 1.033.000€
  • Livello III-bis fino a 1.500.000€
  • Livello IV fino a 2.582.000€
  • Livello IV-bis fino a 3.500.000€
  • Livello V fino a 5.165.000€
  • Livello VI fino a 10.329.000€
  • Livello VII fino a 15.494.000€
  • Livello VIII oltre 15.494.000€

Anche se l’ultima classifica appare illimitata, viene stabilito convenzionalmente un livello pari a 20.658.000€. Se gli appalti hanno un importo superiore a tale cifra, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve aver realizzato una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta. 

I requisiti per poter fare domanda

Per poter ottenere la qualificazione SOA, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. Tale certificazione, rilasciata da enti accreditati, è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

A ciò si aggiungono anche altri requisiti, alcuni dei quali sono di ordine generale, ovvero:

  • Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali;
  • Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento delle attività d’impresa, come errori gravi nell’esecuzioni dei lavori pubblici oppure aver prodotto false dichiarazioni;
  • Assenza di condanne e provvedimenti ostative emesse nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, del D.Lgs. n. 50/2016;
  • Regolarità ai fini della norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
  • Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Allegato II.12 si specificano anche i requisiti speciali:

  • L’idoneità professionale attestata ai sensi dell’art. 100 del Codice;
  • L’adeguata capacità economica e finanziaria;
  • L’adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
  • Adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
  • Adeguato organico medio annuo.

Agli operatori economici si richiedono anche adeguate capacità economiche e finanziare dimostrate:

  • Da idonee referenze bancarie;
  • Dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'art. 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
  • Limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

Infine, è necessario tener conto anche dei requisiti tecnici, che si possono riassumere come segue:

  • Presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 25;
  • Esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'art. 20;
  • Esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, oppure, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta; o ancora, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 21.

Qualificazione SOA: istruzioni per ottenerla

Le domande di qualificazione SOA possono essere richieste rivolgendosi ad una delle numerose Società Organismi di Attestazione autorizzate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e hanno una durata complessiva di 5 anni. Tuttavia, è bene precisare che entro il terzo anno viene verificata la sussistenza dei requisiti generali e di capacità strutturale.

Per quanto concerne i documenti da presentare per inoltrare la domanda, possono variare da un’impresa all’altra, ma di seguito forniamo un elenco esemplificativo:

  • Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
  • Documenti d’identità e i titoli di studio relativi ai legali rappresentanti e ai Direttori Tecnici;
  • Lettera di idonee referenze bancarie che attesta la solidità finanziaria dell’impresa, come indicato dai requisiti di cui sopra;
  • Registro dei beni ammortizzabili;
  • Attestazioni mensili della denuncia contributiva Inps;
  • Bilanci aziendali;
  • Attestazione sulla presenza di un Direttore Tecnico idoneo per tutta la durata dell’attestazione SOA;
  • Certificati di Esecuzione dei Lavori che attestano le opere realizzate dall’impresa, richiesti ai committenti in formato cartaceo, nel caso di soggetti privati. Se il committente dovesse essere pubblico, sono scaricabili dal sito dell’ANAC;
  • Certificato di qualità UNI EN ISO 9001, obbligatorio per le aziende che richiedono una classifica superiore alla II.

Infine, i costi variano sulla base della classifica per la quale l’operatore economico intende presentare domanda, applicando la seguente formula:

[C/12.500 + (2 x N + 8) x 413,16] x 1,0413 x R = Tariffa minima applicata

La lettera C rappresenta l’importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie, la lettera N, invece, si riferisce al numero di categorie (generali o specializzate) per le quali si intende presentare domanda, mentre la lettera R indica il coefficiente Istat dei prezzi al consumo da applicare su base annuale.

Per saperne di più sull'argomento, ti invitiamo a seguire il Corso Qualificazione SOA offerto da Dirextra e linkato nell'introduzione all'articolo, che offre una panoramica completa anche in vista degli ultimi aggiornamenti normativi.

Articolo precedente Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico: come registrarsi online
Articolo successivo Inps Servizi per Aziende e Consulenti: mini guida all’uso

Lascia un commento

* Campi obbligatori

Confronta Prodotti

{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}

Seleziona il primo elemento da confrontare

Seleziona il secondo elemento da confrontare

Seleziona il terzo elemento da confrontare

Confrontare