Salta il contenuto

Nazione

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico: come registrarsi online

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico: come registrarsi online

Il nuovo Codice Appalti ha segnato una svolta fondamentale per il settore dei Contratti Pubblici, introducendo strumenti digitali innovativi che mirano a migliorare la trasparenza e l’efficienza delle procedure. Tra le principali novità troviamo la metodologia BIM e il sistema di gestione e invio dati ACDat, che hanno aperto le porte a un nuovo approccio tecnologico nella gestione delle informazioni. Tuttavia, queste innovazioni non si limitano agli aspetti tecnici e progettuali, ma abbracciano anche i processi amministrativi e burocratici.

Un esempio concreto di questa trasformazione è rappresentato dal Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), un portale digitale che raccoglie e organizza i documenti necessari per dimostrare i requisiti di partecipazione alle gare d’appalto. Questo sistema permette agli operatori economici di risparmiare tempo, riducendo al minimo gli errori e garantendo un accesso rapido e centralizzato alle informazioni richieste dalle stazioni appaltanti.

In questo articolo approfondiremo nel dettaglio il funzionamento del FVOE, esplorando le sue principali funzionalità, le modalità di accesso, le novità introdotte dalla versione 2.0 e le eventuali criticità legate al suo utilizzo. Non dimenticare che Dirextra Alta Formazione offre percorsi formativi mirati per i professionisti del settore, per garantire una preparazione completa e aggiornata su tutte le novità legislative che riguardano gli appalti e i contratti pubblici.

Cosa si può fare grazie al fascicolo virtuale dell’operatore economico

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) rappresenta uno strumento fondamentale per semplificare e digitalizzare i controlli sui requisiti richiesti agli operatori economici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. Introdotto inizialmente con il Codice Appalti del 2016, il FVOE è stato ulteriormente potenziato con il nuovo D. Lgs n. 36/2023, consolidando il suo ruolo nel garantire trasparenza e velocità nelle gare d’appalto.

Tale repository digitale, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), consente alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di accedere ai documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Grazie al FVOE, l’intero processo di verifica diventa più efficiente, eliminando la necessità per le imprese di inviare ripetutamente la stessa documentazione per ogni gara.

Tra i documenti raccolti e verificati all’interno del Fascicolo, figura la Qualificazione SOA, un requisito indispensabile per le imprese edili che intendono partecipare a lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. La Qualificazione SOA attesta il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dell’impresa, garantendo che questa sia idonea a eseguire lavori pubblici.

Per saperne di più su questo argomento, ti consigliamo il Corso Qualificazione SOA delle Imprese di Costruzione nei Lavori Pubblici.

Tornando al FVOE, si specifica che il suo utilizzo è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla procedura scelta, e opzionale per gli importi inferiori, a condizione che sia valorizzato il CIG ordinario nel sistema SIMOG. Questo permette di garantire controlli uniformi e accurati, anche negli affidamenti diretti.

Uno dei principali vantaggi del FVOE è la possibilità di effettuare verifiche immediate e automatizzate dei requisiti, sia in fase di gara che durante l’esecuzione del contratto. In questo modo, non solo si verifica il possesso iniziale dei requisiti da parte dell’aggiudicatario, ma si monitora anche il loro mantenimento nel tempo, coinvolgendo eventualmente anche i subappaltatori.

Non solo, il FVOE prevede un elenco di operatori economici già verificati, che semplifica ulteriormente il lavoro delle stazioni appaltanti. Ciò riduce i tempi di controllo e migliora la trasparenza, contribuendo a rendere l’intero sistema più accessibile e affidabile.

Istruzioni per la registrazione

Registrarsi al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) è un passaggio essenziale per accedere ai vantaggi del sistema e operare nel rispetto delle normative previste dal nuovo Codice Appalti. Le modalità di accesso variano in base al profilo dell’utente, distinguendo tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti.

Per gli operatori economici, la procedura di registrazione prevede i seguenti step:

  1. Accesso al portale ANAC: visitare la sezione “Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti” sul sito ufficiale dell’ANAC.
  2. Dati personali: compilare il modulo con i propri dati e scaricare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, disponibile nella stessa sezione.
  3. Invio documentazione: inviare la dichiarazione compilata e firmata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
  4. Creazione profilo: accedere alla sezione dedicata e richiedere il ruolo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato come “Operatore economico”.
  5. Attivazione: seguire le istruzioni fornite nel Manuale utente per completare l’attivazione del profilo.

Anche le stazioni appaltanti devono registrarsi al portale ANAC, seguendo la stessa procedura iniziale. Tuttavia, in fase di creazione del profilo, devono richiedere il ruolo di “Responsabile Unico del Procedimento” (RUP), associandolo al soggetto rappresentato come “Stazione appaltante”.

Il processo di registrazione, benché semplice, richiede attenzione alla compilazione della documentazione per evitare ritardi nell’attivazione del profilo. L’utilizzo del Manuale utente è altamente consigliato per agevolare ogni fase.

Fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0

La versione 2.0 del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), introdotta con le recenti modifiche al Codice Appalti, rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione dei processi legati agli appalti pubblici.

Tra le principali novità, spicca la dismissione del PassOE, sostituito da un sistema più sicuro ed efficace: le stazioni appaltanti devono ora richiedere l’accesso ai documenti del Fascicolo, lasciando agli operatori economici la possibilità di approvare tali richieste. Questo garantisce un maggiore controllo sui dati e una protezione rafforzata delle informazioni sensibili.

L’accesso al FVOE 2.0 richiede strumenti di identità digitale di livello LoA3, tra cui SPID di secondo livello, CIE, CNS o eIDAS. Per gli utenti esteri, che non possono utilizzare queste opzioni, è previsto un sistema di autenticazione a due fattori (2FA) tramite Credenziali ANAC e OTP (password temporanea).

Inoltre, le stazioni appaltanti possono accedere al sistema attraverso Piattaforme Digitali di Approvvigionamento (PDA) certificate, che consentono l’interoperabilità con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Un’altra innovazione riguarda la gestione delle deleghe: il Responsabile di Progetto può delegare funzioni specifiche per la programmazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere a responsabili dedicati, semplificando la distribuzione delle responsabilità.

Si fa presente che, durante la fase di transizione, la versione 1 del FVOE sarà ancora utilizzabile per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, mentre la versione 2.0 sarà obbligatoria per le gare avviate dal 1° gennaio 2024.

Problemi con il sistema e aggiudicazione immediata

La bozza del correttivo al Codice Appalti introduce una modifica all’articolo 99, consentendo l’aggiudicazione immediata anche in caso di malfunzionamenti del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) o delle piattaforme collegate. Il nuovo comma 3-bis prevede che, trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante possa procedere, a condizione che l’offerente presenti un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti. Tuttavia, rimane obbligatorio completare successivamente le verifiche sui requisiti, senza le quali non è possibile effettuare pagamenti.

Questa modifica risponde a criticità segnalate dall’ANAC, come ritardi e mancanza di riscontri da parte degli enti certificanti, che rallentavano le procedure. In caso di verifica negativa dei requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante dovrà revocare il contratto, proteggendo così i propri interessi. La norma punta a bilanciare velocità e rigore amministrativo nelle gare d’appalto.

Approfondimenti

Articolo precedente Master in Controllo di Gestione: guida all’offerta formativa
Articolo successivo Qualificazione SOA: requisiti per ottenerla

Lascia un commento

* Campi obbligatori

Confronta Prodotti

{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}

Seleziona il primo elemento da confrontare

Seleziona il secondo elemento da confrontare

Seleziona il terzo elemento da confrontare

Confrontare