Albo Gestori Ambientali: chi ha l’obbligo di iscriversi?
L’Albo Gestori Ambientali è un ente nazionale nato dalla necessità di gestire un sistema di autorizzazioni dei rifiuti, come previsto dalla direttiva 91/156/CEE. Da qui l’iniziale appellativo di Albo Nazionale Gestori Rifiuti, cambiato poi con l’art. 212 del D. Lgs. 152/06 in quello che conosciamo attualmente.
Al giorno d’oggi la sua organizzazione si è estesa in modo capillare su tutto il territorio italiano, diversificando il ventaglio di competenze, che vengono suddivise fra un Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali nelle rispettive Camere di Commercio, che fanno tutte capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Uno degli aspetti più importanti dell’ente è l’elenco nazionale delle imprese iscritte, che può essere consultato sul sito ufficiale come elemento di trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni, rappresentando un importante anello di sistema di contabilità dei rifiuti.
Ma chi è obbligato ad iscriversi? Nei prossimi paragrafi affronteremo più nel dettaglio la questione.
Albo Gestori Ambientali: chi deve iscriversi?
L’art. 30 del D. Lgs 22/97 aveva disposto l’obbligo di iscrizione all’Albo tutte per quelle imprese che effettuavano attività di trasporto e raccolta rifiuti non pericolosi raccolti da terzi, per quelle che trasportavano rifiuti pericolosi (mantenendo i limiti di 30kg o 30L al giorno), così come le attività di commercio e di intermediazione degli stessi.
Non solo, era previsto anche l’obbligo di iscrizione per tutte quelle imprese che si occupavano di bonifica in generale, che fosse di siti o di amianto, o ancora, per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.
Prendendo in considerazione anche i più recenti aggiornamenti normativi, le aziende che risultano obbligate all’iscrizione si possono racchiudere nelle seguenti categorie di attività:
- Raccolta e trasporto di rifiuti;
- Bonifica di siti;
- Bonifica di beni contenenti amianto;
- Commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Trasporti transfrontalieri di rifiuti all’interno del territorio italiano.
Alla luce dell’elenco di cui sopra, è importante tener conto di due aspetti: il primo riguarda la modalità di iscrizione, che risulterà semplificata per determinati enti di servizi pubblici e imprese, come vedremo meglio in seguito. Al medesimo tempo sono previsti dei requisiti ben specifici da rispettare, che determinano l’accettazione o meno della domanda.
Requisiti di Iscrizione all’Albo
I requisiti per iscriversi all’Albo Gestori Ambientali si possono suddividere in quattro macrocategorie, ovvero:
- Requisiti comuni a tutte le imprese;
- Requisiti finanziari;
- Requisiti di idoneità tecnica;
- Requisiti dei mezzi di trasporto.
In prima istanza, per ciascuna attività l’iscrizione potrà essere effettuata dal titolare, per esempio quando ci troviamo di fronte ad un’impresa individuale, oppure dal legale rappresentante.
Ad ogni modo, è necessario che tali soggetti siano in possesso di:
- Regolare cittadinanza italiana, o di un Paese UE oppure altro Stato;
- Iscrizione al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo. Nel caso di imprese individuali, tale passaggio dovrà essere effettuato successivamente;
- Regolarità contributiva e assistenziale a favore dei lavoratori, secondo le normative vigenti;
Si richiede altresì che i soggetti di cui sopra non abbiano riportato delle condanne in giudicato, a meno che non siano trascorsi almeno 10 anni, non sussistano nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione, che non si trovino in stato di liquidazione (o procedura equivalente) in sede di prima iscrizione, non abbiano fornito false dichiarazioni, o ancora, non siano in stato di interdizione o inabilitazione.
Per quanto riguarda il requisito finanziario (art. 11 del DM n. 120 del 3 giugno 2014), sarà necessario dimostrare le potenzialità economiche dell’impresa in relazione all’attività che si svolge, le quali saranno esaminate dal Comitato nazionale attraverso l’analisi del volume di affari, della capacità contributiva ai fini dell’IVA, del patrimonio, dei bilanci e di idonei affidamenti bancari, che dovranno essere opportunamente documentati.
I requisiti tecnici, invece, si possono riassumere come segue:
- Qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- Disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria per assolvere alla propria attività;
- Adeguata dotazione di personale;
- Eventuale iscrizione al settore di competenza, ove richiesto.
È chiaro che, anche in questo caso, ciascun requisito tecnico sarà valutato dal Comitato nazionale in relazione alla categoria di appartenenza dell’impresa in questione.
Infine, il requisito del mezzo di trasporto dovrà essere comprovato da apposita attestazione, redatta dal responsabile tecnico d’impresa, ove si evince l’idoneità del veicolo in relazione alla tipologia dei rifiuti da trasportare.
Modalità e Procedure di iscrizioni
Chiariti quali sono i soggetti su cui vige l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, cerchiamo di comprendere cosa prevedono i passaggi per portare a termine la procedura.
In prima istanza, le domande devono essere presentate necessariamente in modalità telematica presso le Sezioni provinciali e regionali del territorio, dove è ubicata la sede legale dell’impresa. Qualora quest’ultima si trovasse all’estero, oppure si trattasse dell’esercizio di trasporti transfrontalieri di rifiuti, si prenderà in considerazione il domicilio. Ove non presente, si potrà scegliere liberamente una Sezione provinciale o regionale.
In ogni caso, dal sito dell’Albo si può consultare l’elenco completo delle Sezioni dislocate su tutto il territorio italiano.
Chiarito ciò, esistono due modalità di iscrizione, ovvero quella ordinaria e quella semplificata che si avvalgono del portale certificato Agest per la ricezione delle domande telematiche.
Nel primo caso, la Sezione regionale o provinciale che riceve la richiesta provvede a concludere l’istruttoria entro 60 giorni dalla data di invio e delibera l’accoglimento o l’eventuale rigetto, dando apposita comunicazione.
Nel caso in cui l’iscrizione dovesse essere sottoposta a garanzia finanziaria, entro 90 giorni dal ricevimento dell’accoglimento della domanda si dovrà presentare la garanzia finanziaria, per l’appunto, a favore dello Stato, secondo quando indicato dal DM n. 120/2014 citato in precedenza. La stessa sarà accettata dalla Sezione di competenza entro 30 giorni, per poi formalizzare l’iscrizione.
La procedura di iscrizione semplificata, invece, riguarda le aziende speciali, i consorzi comunali e le società di gestione dei servizi pubblici previsti dal D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30L al giorno, o ancora, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di materiali ferrosi o non ferrosi, gli enti religiosi o le associazioni di volontariato che si prestano occasionalmente alla raccolta e al trasporto di rifiuti non pericolosi di provenienza urbana.
In tutti questi casi, infatti, si prevede la delibera dell’iscrizione da parte della Sezione territoriale di competenza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda telematica al portale, allegando apposita documentazione richiesta nel corso della procedura.
L’iscrizione all’Albo dura 5 anni, ad esclusione della categoria 2-bis (trasporto rifiuti conto proprio) per la quale si estende fino a 10 anni. La procedura di rinnovo potrà essere avviata a partire da 5 mesi prima la data di scadenza, tenendo conto di tutte le tempistiche di lavorazione ed evasione della domanda.
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